Statuto

Approvato dal Consiglio Direttivo il 7 novembre 2017 – Parere favorevole della Prefettura di Venezia del 15 febbraio 2018.

Art. 1 – Denominazione, sede, durata.

1.1.      La fondazione Venezia 2000, costituita a tempo indeterminato, ha sede in Venezia.

1.2.      La fondazione non ha fini di lucro ed opera nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e della economicità della gestione. Non può distribuire né direttamente né indirettamente utili, nonché riserve o patrimonio durante la vita della fondazione.

Art. 2 – Scopi

2.1.      La Fondazione si colloca nel solco del rapporto tra cultura di istituzione e di impresa e realtà veneziana che fu proprio in successione del Consorzio Venezia Expo costituito nel luglio 1986 e innovato nel gennaio 1991 con l’appellativo Consorzio Venezia 2000, dell’Associazione Venezia 2000 costituita nel dicembre 1992, della Fondazione Venezia 2000 (cultura e impresa) costituita nel dicembre 1999 e innovata nella Fondazione Venezia 2000 (per M9) nel febbraio 2016: essa rappresenta la continuazione ideale dei suddetti Enti e dei loro scopi originari consistenti nell’attivare e promuovere ricerche, nonché realizzare autonomamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività dirette a preservare, rendere fruibile e valorizzare il patrimonio storico-culturale della società veneziana anche nel quadro della narrazione storica del secolo Novecento italiano ed a  mantenere costante l’impegno per la vitalità del sistema socio-culturale della città nella sua dimensione metropolitana.

2.3.      Al fine del raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione agisce in campo nazionale ed internazionale.

Art. 3 – Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

3.1.      Ai fini del perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che, anche occasionalmente, condividano le finalità istituzionali della Fondazione medesima, ed in generale compiere, con l’utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie che si renderanno necessarie o utili.

3.2.      In particolare la Fondazione persegue le proprie finalità principalmente attraverso la realizzazione, la gestione, la promozione degli spazi e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle attività espositive, culturali e formative connesse. Promuove attività di ricerca, recupero, digitalizzazione, conservazione di materiale cartaceo, audiovisivo, sonoro e digitale e ne diffonde i risultati con ogni modalità utile.

Art. 4 – Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

4.1      Ha la qualifica di fondatore la Fondazione di Venezia, costituita come FOB ai sensi del d.lgs.153/1999, ente fondatore nel 1999 della Fondazione Venezia 2000. Nella qualifica è sussunta la memoria della banca Cassa di risparmio di Venezia, fondata nel 1822 e assorbita nella banca Intesa San Paolo nel 2015, partecipante originario alla costituzione del Consorzio Venezia Expo, poi Venezia 2000 (1986-1993).

Hanno la qualifica di co-fondatori i soggetti giuridici rappresentativi dei fondatori originari che, nelle diverse forme giuridiche raccolte nell’art. 2, hanno operato nel tempo per gli scopi indicati nello statuto:

  • la società Marsilio Editori spa, soggetto rappresentativo della Associazione Venezia 2000 (1992-1999)
  • la fondazione CENSIS – Centro Studi Investimenti Sociali, riconosciuta con Dpr 11.10.1973 n. 712, soggetto rappresentativo della Fondazione Venezia 2000 – cultura e impresa (1999-2015)

Ha la qualifica di co-fondatore l’ente Città Metropolitana Venezia, riguardo alla dimensione culturale espressa costantemente nel territorio di riferimento.

Fondatore e co-fondatori, che singolarmente non hanno titolo rappresentativo della fondazione, si riuniscono in Comitato dei Fondatori per deliberare in merito agli adempimenti statutari:

  • art. 8.1 – nominare il Comitato Direttivo (da 3 a 15 Consiglieri), ricevendo le indicazioni di nomina dei Partecipanti, ove presenti, e in tal caso nominando la maggioranza dei consiglieri
  • art. 8.4 – revocare i Consiglieri
  • art. 10.2 – ricevere il Bilancio annuale
  • art. 11.1 – nominare il Presidente
  • art. 12. – ricevere le indicazioni di irregolarità dai Revisori
  • art. 14. – esprimere parere favorevole o proporre lo scioglimento della Fondazione
  • art. 15. – autorizzare o proporre le modifiche statutarie

Partecipano al Comitato dei Fondatori i rappresentanti legali, o i loro delegati, degli enti fondatori. Le delibere del Comitato vengono assunte a maggioranza assoluta; l’astensione viene considerata espressione di volontà negativa; in caso di parità prevale il voto del rappresentante della Fondazione di Venezia; la assenza dei fondatori alle sedute del Comitato non è ammessa; in caso di oggettiva impossibilità a partecipare di uno o più fondatori la seduta viene rinviata per un intervallo di tempo non superiore a sette giorni.

Partecipa alle sedute del Comitato dei Fondatori il Presidente della fondazione con funzioni istituzionali e organizzative così definite: convoca il Comitato dei Fondatori con mezzo che dia la certezza della ricezione, avendo verificato la disponibilità dei fondatori, predispone l’ordine del giorno e il materiale informativo necessario, assicurando la evidenza delle indicazioni dei fondatori, verbalizza le decisioni e le deliberazioni del Comitato dei Fondatori comunicandole agli organi della fondazione per le necessarie o eventuali deliberazioni.

4.2.      Possono concorrere all’attività della Fondazione altri soggetti di seguito denominati Partecipanti ovvero Sostenitori.

4.3.      Può divenire “Partecipante” ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale, condividendo le finalità della Fondazione e impegnandosi a contribuire almeno per tre esercizi alla vita della medesima, sia nominato dal Consiglio Direttivo, conferendo in modo incondizionato ed irrevocabile alla Fondazione, una rilevante quota di partecipazione di importo determinato dal Consiglio Direttivo oppure, alle condizioni e con le modalità dallo stesso stabilite, beni materiali, immateriali o servizi di pari valore, corrisposti in unica soluzione o frazionatamente e, nel caso di corresponsioni frazionate, con erogazioni annuali determinate dal Consiglio Direttivo.

4.4.      Può essere nominato dal Consiglio Direttivo come Sostenitore chi contribuisce annualmente alle finalità della Fondazione nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo medesimo.

4.5.      I Partecipanti e i Sostenitori sono nominati per un periodo determinato e possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, dandone avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio preventivo. Il recesso avrà effetto a partire dall’esercizio successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Esclusione e recesso comportano solo la perdita della qualifica precedentemente attribuita e non danno diritto alla restituzione di quanto versato.

L’acquisto e il permanere dello status di Sostenitore è subordinato alla effettività del versamento secondo le scadenze previste dal Consiglio Direttivo. La perdita dello status non determina il venir meno dell’obbligo di provvedere al pagamento per l’anno in corso.

Art. 5 – Patrimonio e Fondo di gestione

5.1.      Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile.

5.2.      Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

  • l’originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori originari ed i conferimenti a tale titolo di eventuali Fondatori successivi;
  • i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile;
  • gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio Direttivo.

5.3.      Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d’esercizio, è costituito da:

  • le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;
  • dai contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dell’Unione Europea, dello Stato o di altri enti pubblici, dei Fondatori, dei Partecipanti, dei Sostenitori e di terzi espressamente destinati all’attività d’esercizio;
  • i contributi annuali corrisposti dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori ai sensi del presente Statuto;
  • eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all’attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione.

5.4.      La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, impiega il fondo di gestione disponibile per il raggiungimento del proprio scopo.

5.5.      Il patrimonio originario della Fondazione è costituito da Euro 258.228,45. Esso deriva dall’apporto di beni materiali, immateriali conferiti dall’Associazione Venezia 2000 e da mezzi finanziari conferiti dalla medesima Associazione Venezia 2000 e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e dalla Fondazione di Venezia.

Art. 6 – Entrate

6.1.      Le entrate della Fondazione sono costituite da:

  1. Redditi del patrimonio;
  2. Ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi;
  3. Contributi versati a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
  4. Proventi dalle attività direttamente connesse o accessorie.

6.2.      Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, ed a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione.

6.3.      Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi

Art. 7 – Organi

Sono organi della Fondazione:

1)         il Comitato dei Fondatori

2)         Il Consiglio Direttivo;

3)         Il Presidente;

4)         Il Revisore ovvero, per scelta da attuarsi al momento della nomina, il Collegio dei Revisori composto di tre membri.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1.      La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri, nominati dal Comitato dei Fondatori, che nomina altresì tra i medesimi il Presidente.

I partecipanti almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica possono proporre, con mezzo che dia la certezza della ricezione, collettivamente, d’intesa tra di loro o con decisione assunta a maggioranza semplice calcolata per teste, al Comitato dei Fondatori, la nomina di componenti del Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto del Comitato dei Fondatori di nominare comunque la maggioranza dei Consiglieri.

8.2.      Il Consiglio Direttivo può nominare un Consigliere delegato scelto al proprio interno, conferendogli apposita delega per materie e durata definite nell’ambito della gestione delle attività istituzionali.

8.3.      I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, dalla prima seduta del Consiglio Direttivo che provvede ad acquisire le nomine e scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Ove per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, ma comunque non la maggioranza, cessino dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano, attiverà la procedura di sostituzione; il nominato in sostituzione completa il mandato del componente sostituito.

Ove invece per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio decadrà l’intero Consiglio Direttivo.

8.4.      I membri del Consiglio Direttivo cessano dal loro incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del Comitato dei Fondatori o dei partecipanti che lo hanno pro posto. La revoca deve essere comunicata senza indugio dal Presidente al Consiglio Direttivo che adotta nella prima seduta utile la relativa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica. È fatto salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

8.5       Al fine di assicurare la continuità dell’attività della Fondazione, il Consiglio Direttivo svolge le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti

Art. 9 – Convocazione del Consiglio

9.1.      Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, su invito scritto del Presidente, trasmesso anche solo telematicamente, contenente l’ordine del giorno della seduta, almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta uno dei componenti. In tale ipotesi il Consiglio va convocato dal Presidente e deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

9.2.      L’avviso deve pervenire all’indirizzo dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima.

9.3.      Le riunioni sono regolarmente costituite in presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.

9.4.      Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone la votazione deve svolgersi con l’astensione della persona interessata.

9.5.      I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio; detti verbali verranno raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione.

9.6.      A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo, le riunioni del Consiglio possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia consentito l’esame e/o la produzione di documenti da parte di tutti i presenti, di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 10 – Poteri del Consiglio Direttivo

10.1.    Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

10.2.    In particolar modo il Consiglio Direttivo provvede:

  1. a) ad acquisire le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
  2. b) ad approvare ed attuare il programma annuale della Fondazione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
  3. c) ad approvare il bilancio di previsione entro il mese di novembre dell’anno precedente e il rendiconto entro il mese di giugno dell’anno successivo. Il programma annuale, il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio sono trasmessi, unitamente alla relazione del Revisore, al Comitato dei Fondatori, ai Partecipanti e ai Sostenitori entro dieci giorni dalla relativa approvazione
  4. d) ad accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;
  5. e) ad assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
  6. f) a conferire deleghe per materie e tempi certi e procure speciali, al Consigliere Delegato;
  7. g) a conferire deleghe per materie e tempi certi e procure speciali, oltre che al Consigliere Delegato, a consulenti e professionisti esterni che si rendessero necessarie e/o utili per il miglior funzionamento della Fondazione.

Art. 11 – Presidente

11.1.    Il Presidente, nominato dal Comitato   dei Fondatori, è il rappresentante legale della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

11.2.    Adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio in caso di estrema urgenza, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione che dovrà essere convocata nei successivi 15 giorni. Propone il programma annuale delle attività ed il relativo preventivo economico. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Consigliere più anziano di età presente.

11.3 Il Presidente può delegare di volta in volta in occasione di atti singoli la rappresentanza della fondazione e componenti del CD e ai dipendenti.

Art. 12 – Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori

12.1.    Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio composto di tre membri, comunque nominati dalla Fondazione di Venezia che ne stabilisce gli emolumenti all’atto della nomina, resta in carica per tre esercizi e non è revocabile tranne che nei modi previsti dalla legge. Il revisore ovvero il Presidente del Collegio devono essere iscritti all’apposito Albo.

Il Revisore ovvero il Collegio esercita la sorveglianza ed il controllo contabile sull’attività della Fondazione, deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo.

12.2 Il Revisore ovvero il Collegio può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Informa immediatamente il Consiglio Direttivo ed altresì il Comitato dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l’attività della Fondazione.

Art. 13 – Bilancio

13.1.    Il bilancio preventivo è approvato entro il 30 novembre ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

13.2.    L’esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e da una relazione del Revisore, deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo.

Art. 14 – Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione può essere disposto:

  1. a) per impossibilità di raggiungere lo scopo indicato nello Statuto;
  2. b) per carenza delle risorse necessarie.
  3. c) per mancato funzionamento degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo, previo parere favorevole o su proposta del Comitato dei Fondatori, delibera, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, lo scioglimento della Fondazione e nomina uno o tre liquidatori. Nel caso di cui alla lettera c) provvede il Fondatore, secondo le prescrizioni del comma successivo

Il verificarsi di una causa di estinzione è altresì accertato dalla pubblica autorità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 d.p.r. 361/2000, e dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nel tempo.

In caso di scioglimento, esaurita la procedura di liquidazione, i beni ed i fondi della Fondazione saranno devoluti alla Fondazione di Venezia.

Art. 15 – Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio Direttivo, previa autorizzazione o su proposta del Comitato dei Fondatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, salva la necessaria approvazione della pubblica autorità, ai sensi del d.p.r. 361/2000 e della disciplina normativa e regolamentare vigente nel tempo.

Art. 16 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Fondazioni di diritto privato.