art. 1 - Sede
La Fondazione Venezia 2000 ha sede in Venezia.
art. 2 - Scopi
La Fondazione si colloca nel solco del rapporto tra cultura di impresa e realtà veneziana che fu proprio, prima, del Consorzio Venezia Expo costituito nel luglio 1986 e successivamente dell’Associazione Venezia 2000, costituita nel dicembre 1992: essa rappresenta la continuazione ideale di entrambi gli Enti.
La Fondazione ha lo scopo di attivare e promuovere ricerche tendenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della società veneziana e di mantenere costante l’impegno per la vitalità del sistema socio-culturale della città.
A tal fine svolgerà attività di studio, ricerca e progettazione relative all’attività industriale, culturale, scientifica e del tempo libero nell’area veneziana, alla vocazione internazionale della città, al suo rapporto con il Nord Est e con l’Europa sud-orientale assumendo tutte le iniziative necessarie e/o opportune per il raggiungimento del proprio scopo attivando anche collaborazioni con altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali.
Ai fini del perseguimento dei suddetti scopi la Fondazione potrà stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che, anche occasionalmente, abbiano interesse alla salvaguardia ed allo sviluppo di Venezia, ed in generale compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno necessarie o utili.
art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal patrimonio originario;
b) dalle riserve comunque denominate, autorizzate dal Consiglio Direttivo;
c) dai contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa.
La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiega in relazione al raggiungimento del proprio scopo.
Il patrimonio originario della Fondazione è costituito da Euro 258.228,45. Esso deriva dall’apporto di beni materiali, immateriali conferiti dall’Associazione Venezia 2000 e da mezzi finanziari conferiti dalla medesima Associazione Venezia 2000 e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e dalla Fondazione di Venezia.
art. 4 - Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite da:
1. Redditi del patrimonio;
2. Ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi;
3. Contributi che saranno versati a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
4. Proventi dalle attività direttamente connesse o accessorie.
Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, ed a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione.
Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi. È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o fondi o riserve di capitale.
art. 5 - Organi
Sono organi della Fondazione:
1) Il Consiglio Direttivo;
2) Il Presidente;
3) Il Revisore dei conti.
art. 6 - Consiglio Direttivo
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri nominati dalla Fondazione di Venezia che eleggono al loro interno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo nomina un consigliere delegato scelto al proprio interno.
I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni, dalla prima seduta del Consiglio Direttivo che provvede ad acquisire le nomine. Ove per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio cessino dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano, attiverà la procedura di sostituzione che dovrà essere completata entro i 30 giorni successivi.
art. 7 - Convocazione del Consiglio
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, su invito scritto del Presidente contenente l’ordine del giorno della seduta, almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta uno dei componenti.
L’avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima, anche a mezzo telegramma o fax.
Le riunioni sono regolarmente costituite in presenza di tutti i membri del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza.
Le modifiche allo Statuto devono essere discusse ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Il Presidente della Fondazione di Venezia deve essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio.
Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone la votazione deve svolgersi in forma segreta.
I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta; detti verbali verranno raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione.
A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo, le riunioni del Consiglio possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
art. 8 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolar modo il Consiglio provvede
a) ad acquisire o ad attuare le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
b) ad approvare ed attuare il programma annuale della Fondazione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
c) ad approvare il bilancio di previsione entro il mese di dicembre dell’anno precedente e il rendiconto entro il mese di aprile dell’anno successivo;
d) ad accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;
e) ad assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
f) a conferire deleghe e procure speciali, al Consigliere Delegato.
g) a conferire deleghe e procure speciali, oltre che al Consigliere Delegato , a consulenti e professionisti esterni che si rendessero necessarie e/o utili per il miglior funzionamento della Fondazione;
h) il Consiglio Direttivo provvede a stabilire il compenso del Consigliere Delegato e, di volta in volta, il compenso di quei consiglieri che dovessero svolgere incarichi specifici;
i) a deliberare le modifiche al presente statuto;
j) a deliberare lo scioglimento della Fondazione.
art. 9 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo ed è il rappresentante legale della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio in caso di estrema urgenza, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione che dovrà essere convocata nei successivi 15 giorni. Propone il programma annuale delle attività ed il relativo preventivo economico. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Consigliere più anziano o, caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal terzo Consigliere.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Consigliere Delegato per uno o più atti specifici.
art. 10 – Il Revisore dei Conti
Il revisore dei Conti esercita la sorveglianza ed il controllo contabile sull’attività della Fondazione, deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo. Il revisore resta in carica tre anni, non è revocabile tranne nei modi previsti dalla Legge e la sua nomina può essere rinnovata.
Gli emolumenti del Revisore sono determinati dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
art. 11 - Bilancio
L’esercizio si chiude il 30 aprile di ogni anno. II bilancio, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e da una relazione del Revisore dei conti deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell’anno successivo.
art. 12 - Scioglimento della Fondazione
Lo scioglimento della Fondazione può essere disposto:
a) per impossibilità di raggiungere lo scopo indicato nello Statuto;
b) per carenza delle risorse necessarie.
Il Consiglio Direttivo, ove ne sussistano i presupposti, delibera lo scioglimento della Fondazione.
In caso di scioglimento, i beni ed i fondi della Fondazione saranno devoluti alla Fondazione di Venezia.
art. 13
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Fondazioni.