art. 1 - Sede
La Fondazione Venezia 2000 ha sede in Venezia.
art. 2 - Scopi
La Fondazione ha lo scopo di attivare e promuovere ricerche di carattere scientifico e sociale tendenti alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico della società veneziana. La Fondazione si colloca nel solco del rapporto tra cultura di impresa e realtà veneziana che fu proprio, prima, del Consorzio Venezia Expo costituito nel luglio 1986 e successivamente dell’Associazione Venezia 2000, costituita nel dicembre 1992: essa rappresenta la continuazione ideale di entrambi gli Enti.
A tal fine svolgerà attività di studio, ricerca e progettazione relative all’attività industriale, culturale, scientifica e del tempo libero nell’area veneziana assumendo tutte le iniziative necessarie e/o opportune per il raggiungimento del proprio scopo attivando anche collaborazioni con altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali.
Ai fini del perseguimento dei suddetti scopi la Fondazione potrà stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali che, anche occasionalmente, abbiano interesse alla salvaguardia ed allo sviluppo di Venezia, ed in generale compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno necessarie o utili.
art. 3 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal patrimonio originario;
b) dalle riserve comunque denominate, autorizzate dal Consiglio Direttivo;
c) dai contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente
destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa.
La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiega in relazione al raggiungimento del proprio scopo.
Il patrimonio originario della Fondazione è costituito da Euro 258.228,45. Esso deriva dall’apporto di beni materiali, immateriali conferiti dall’Associazione Venezia 2000 e da mezzi finanziari conferiti dalla medesima Associazione Venezia 2000 e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.
art. 4 - Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite da:
1. Redditi del patrimonio;
2. Ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi;
3. Contributi che saranno versati a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
4. Proventi dalle attività direttamente connesse o accessorie.
Le entrate sono destinate alla realizzazione degli scopi statutari, ed a tutto quanto necessita al funzionamento e gestione della Fondazione.
Eventuali avanzi di bilancio dovranno essere utilizzati esclusivamente in attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e di quelli ad essi direttamente connessi.
È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione o fondi o riserve di capitale.
art. 5 - Organi
Sono organi della Fondazione:
1) Il Consiglio Direttivo;
2) Il Presidente;
3) Il Collegio dei Revisori.
art. 6 - Consiglio Direttivo
La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 membri.
La nomina dei componenti del Consiglio Direttivo avviene secondo le seguenti modalità:
il Presidente del Consiglio Direttivo scaduto è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Fondazione.
Tre componenti sono nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.
I quattro componenti come sopra individuati nella prima riunione successiva alla accettazione della carica, accettazione che dovrà avvenire per il componente di diritto entro cinque giorni dalla scadenza del mandato e per gli altri tre componenti entro cinque giorni dalla loro nomina da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, cooptano gli altri tre componenti scelti tra persone impegnate nella tutela e nella valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio storico artistico della società veneziana ovvero che abbiano collaborato nel tempo con la Fondazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.
Ove il componente di diritto del Consiglio non accetti la nomina, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia provvederà alla nomina in via sostitutiva di altra persona scelta secondo i criteri di cui al comma che precede.
I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni, dalla seduta del Consiglio Direttivo che provvede ad acquisire o ad effettuare le nomine secondo le modalità descritte ai paragrafi precedenti, in occasione dell’approvazione del rendiconto annuale.
Ove per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio cessino dalla carica prima del termine di durata del mandato, il Presidente, o in sua assenza il componente più anziano, attiverà la procedura di sostituzione secondo quanto disposto dai paragrafi precedenti del presente articolo.
I componenti del Consiglio Direttivo così nominati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
art. 7 - Convocazione del Consiglio
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede della Fondazione o altrove, su invito scritto del Presidente contenente l’ordine del giorno della seduta, almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
L’avviso deve pervenire al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la seduta; in caso di urgenza almeno 24 ore prima, anche a mezzo telegramma o fax.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei cimponenti e le proposte si intendono approvate con il votofavorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche allo Statuto devono essere discusse dal Consiglio con la presenza della maggioranza dei 3/5 ed approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio.
Nel caso di trattazione di problemi concernenti persone la votazione deve svolgersi in forma segreta.
I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta; detti verbali verranno raccolti e custoditi nella Sede della Fondazione.
A parziale deroga di quanto previsto dal presente articolo, le riunioni del Consiglio possono avvenire anche mediante il ricorso a sistemi di collegamento a distanza, in teleconferenza ed in video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, loro resi noti o comunque affrontati nella riunione. Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
art. 8 - Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolar modo il Consiglio provvede:
a) ad acquisire o ad attuare le nomine dei componenti del Consiglio Direttivo stesso;
b) ad approvare ed attuare il programma annuale della Fondazione, nell’ambito delle disponibilità finanziarie definite dallo stesso Consiglio;
c) ad approvare il bilancio di previsione entro il mese di dicembre dell’anno precedente e il rendiconto entro il mese di giugno dell’anno successivo;
d) ad affidare ad un proprio componente le funzioni di Segretario generale della Fondazione con il compito di dare attuazione alle delibere e direttive del Consiglio. In questo caso potrà essere determinato a favore del Segretario generale un compenso stabilito dallo stesso Consiglio;
e) ad assumere i dipendenti della Fondazione o incaricare collaboratori e/o professionisti stabilendone le retribuzioni ed i compensi o onorari; stipulare accordi per l’utilizzo di personale dipendente da terzi per lo svolgimento di funzioni amministrative;
f) ad accettare eredità, donazioni e legati, salvo le autorizzazioni di legge;
g) ad acquistare o prendere in locazione anche finanziaria i beni mobili strumentali necessari al funzionamento della Fondazione di importo superiore a Euro 10.000 (diecimila). Per gli importi inferiori, la competenza è del Presidente;
h) a ratificare i provvedimenti adottati in via eccezionale e d’urgenza dal Presidente;
i) ad assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario o utile al buon funzionamento della Fondazione;
j) a conferire deleghe e procure speciali, oltre che al Consigliere Segretario, a consulenti e professionisti esterni che si rendessero necessarie e/o utili per il miglior funzionamento della Fondazione;
k) a modificare lo statuto;
l) a deliberare lo scioglimento della Fondazione.
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono tale attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, con un tetto stabilito dal Consiglio o per incarichi specifici deliberati dal Consiglio, il cui compenso sarà stabilito di volta in volta.
art. 9 - Il Presidente
Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione dei relativi deliberati.
Adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio in caso di estrema urgenza, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione che dovrà essere convocata nei successsivi 15 giorni.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, o, in caso di parità di anzianità, dal più anziano di età.
art. 10 - Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori esercita la sorveglianza ed il controllo contabile sull’attività della Fondazione, deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, redige annualmente una relazione sul bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, che provvederà anche a nominare tra essi il Presidente.
I revisori restano in carica tre anni, non sono revocabili tranne nei modi previsti dalla Legge e sono rieleggibili. Gli emolumenti del Collegio sono determinati dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge.
art. 11 - Bilancio
L’esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, corredato da una relazione del Presidente della Fondazione e da una relazione del Collegio dei Revisori deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo ento il 30 giugno dell’anno successivo.
art. 12 - Scioglimento della Fondazione
Lo scioglimento della Fondazione può essere disposto:
a) per impossibilità di raggiungere lo scopo indicato nello Statuto;
b) per carenza delle risorse necessarie.
Il Consiglio Direttivo, ove ne sussistano i presupposti, delibera lo scioglimento della Fondazione.
In caso di scioglimento, i beni ed i fondi della Fondazione saranno devoluti alla Fondazione di Venezia
art. 13
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia di Fondazioni.